A.S.D. La Rotonda


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Regolamento

Normative


"LA ROTONDA"


Associazione sportiva dilettantistica per la pesca sportiva e il diporto nautico


Regolamento sociale
(Integrativo allo Statuto Sociale)

Approvato dal Consiglio Direttivo in data 16.06.08
Ratificato dall'Assemblea Generale in data 25.07.08
Ratificato dall'Assemblea Generale in data 19.02.11
Ratificato dall'Assemblea Generale in data 19.09.2020


Adeguamento Giugno 2008
Adeguamento 19.02.2011
Adeguamento 19.09.2020



PARTE PRIMA: ATTIVITA' SPORTIVA


Art. 1 - Norme generali
Il Consiglio Direttivo ed i soci devono attivarsi, ognuno per le proprie possibilità, affinché le attività statutarie siano svolte e per quanto possibile incentivate.

Art. 2 - Attività agonistica
L'Associazione dovrà organizzare in proprio almeno una gara tra quelle previste dal calendario F.I.P.S.A.S., oppure almeno due in collaborazione od in appoggio ad altra Società affiliata alla stessa.

Art.3 - Attività sportiva
Il Consiglio Direttivo si impegnerà nella promozione dell'attività agonistico dilettantistica tra i soci e a tale proposito organizzerà nel corso dell'anno almeno una manifestazione promozionale di pesca sportiva (o incontro, convegno ecc. sul tema), al di fuori di quanto previsto dal calendario ufficiale.

Art. 4 - Attività agonistico-sportiva dei soci
I soci non possono esimersi dal partecipare ad attività sportive o promozionali organizzate direttamente o tramite terzi dall'Associazione, nei settori di attività previsti dallo Statuto sociale, pena la perdita della qualifica di socio.
Coloro che intendano svolgere attività sportiva concorderanno le modalità con il responsabile del settore, nominato dal Consiglio.


Art. 5 - Spostamenti e trasferte
Per i soci che debbano effettuare trasferte per la partecipazione a manifestazioni sportive, di qualsiasi livello esse siano, di norma non è previsto alcun rimborso, tranne casi particolari che saranno valutati dal Consiglio.

Art. 6 - Domande di associazione
La richiesta di associazione deve essere presentata per iscritto, a mezzo posta raccomandata, al Presidente e controfirmata da almeno due soci presentatori. La richiesta deve essere rinnovata annualmente entro il 30 Dicembre.
I soci presentatori si rendono personalmente garanti che l'interessato possieda i requisiti richiesti (vedi Art. 4 punto 1 dello Statuto).

Art. 7 - Modalità di ammissione
Il Consiglio Direttivo è giudice unico per l'accettazione o meno della domanda di ammissione a socio, salvo quanto previsto al punto 3 dell'art. 4 dello Statuto.

Art. 8 - Diritti e doveri
I soci devono uniformare il proprio comportamento alle norme statutarie e regolamentari in ogni occasione e sono responsabili del comportamento dei propri ospiti.

Art. 9 - Diritto all'informazione
Ogni socio ha diritto di accedere ai dati relativi al rendiconto di chiusura dell'anno ed al bilancio di previsione per il successivo, nonché ai verbali delle Assemblee ordinarie e straordinarie, facendone richiesta scritta indirizzata al Consiglio Direttivo. Parimenti ogni lamentela, comunicazione o notizia dovrà essere inoltrata al Consiglio in forma scritta; questo dovrà rispondere al socio entro 15 giorni dalla riunione di consiglio in cui è stata esaminata la comunicazione.

Art. 10 - Quota sociale e canone annuale
L'Assemblea generale, su proposta del Consiglio Direttivo, provvederà ad approvare annualmente:
- l'importo della quota sociale dovuta da ciascun socio (inclusiva della quota di associazione alla
F.I.P.S.A.S.);
- l'importo della quota annuale dei soci che sono anche assegnatari di posto barca della catenaria in
concessione demaniale, aggiuntivo alla quota sociale.




PARTE SECONDA: GESTIONE CATENARIA IN CONCESSIONE


Questa seconda parte si riferisce alla gestione della catenaria in concessione demaniale e riguarda più specificatamente i soci che sono anche assegnatari di posto barca.


Articolo 1 - Norme generali
1.1 I posti barca della catenaria in concessione demaniale sono riservati si soli soci che possano
dimostrare la propria posizione di
pescatore dilettante e che, in quanto proprietari di natante, abbiano
fatto regolare richiesta di ormeggio al Consiglio Direttivo.
1.2 La posizione di pescatore dilettante è provata dal possesso di "Attestato di avvenuta comunicazione di
esercizio dell'attività di pesca sportiva e ricreativa" rilasciato gratuitamente dal Ministero delle Politiche
Agricole Alimentari e Forestali (MIPAAF), ai sensi del proprio decreto del 6/12/2010.
1.3 Di conseguenza
ogni socio attuale o futuro assegnatario di posto barca nella concessione dovrà essere
in possesso di tale Attestato, da consegnare in fotocopia alla Segreteria dell'Associazione. In
mancanza non sarà possibile ospitare alcun natante.


Articolo 2 - Dimensioni delle imbarcazioni ormeggiabili
La catenaria dell'Associazione "La Rotonda" occupante un'area in concessione demaniale è ubicata nel porticciolo di Lerici, antistante la Rotonda Vassallo, e specificatamente tra il pontile Intur ed il moletto dell'Hotel delle Palme.
La catenaria è strutturata su due campi (Campo Sud e Campo Nord) e su nove file, dalla 1ª alla 9ª, partendo dalla linea di costa. Tale catenaria consente l'ormeggio e lo stazionamento di unità da diporto di diverse lunghezze, dei soli soci dell'associazione, per mezzo di adeguati catenari e penzoli di prora e di poppa. Le unità che possono ormeggiare e stazionare in esse sono:

Nota: Le dimensioni massime indicate si riferiscono di norma alla lunghezza fuori tutto dello scafo. La presenza di appendici non deve creare problemi al transito fra le varie file.

per complessivi 364 posti barca, più n° 1 posto barca fino a 5,00 mt di lunghezza ad uso dell'Associazione per barca di servizio.
Per ragioni di sicurezza il Consiglio Direttivo può autonomamente decidere non occupazioni e spostamenti di posti; può altresì valutare singole situazioni riguardanti il dislocamento e/o le dimensioni dei natanti (sia in lunghezza che in larghezza), rispetto a quelle previste per le varie file.
Eventuali istanze da parte di associati riguardanti situazioni particolari saranno esaminate e decise dal Consiglio Direttivo, con giudizio inappellabile.
In caso di mancato rispetto delle suddette dimensioni massime, il Consiglio Direttivo invierà all'Associato intimazione di sgombero dell'ormeggio entro il termine perentorio di 10 (dieci) giorni, per non incorrere nel provvedimento di revoca del posto barca.


Articolo 3 - Controlli e sorveglianza sicurezze di ormeggio
Al controllo, sorveglianza e sicurezze dei penzoli di ormeggio e delle attrezzature della catenaria è designato un socio, di provate capacità e qualità marinare, con l'incarico di Responsabile a mare, al quale i soci assegnatari possono chiedere la necessaria consulenza per qualsiasi problema ed aspetto connesso con l'ormeggio e lo stazionamento delle unità. Le ritenute di prora e di poppa, di competenza dell'Assegnatario, devono essere attrezzate secondo la buona regola dell'arte marinaresca.
Esse saranno controllate dal Responsabile a mare dell'Associazione e se ritenute non idonee oppure non adeguate alle caratteristiche dell'unità ormeggiata dovranno essere ripristinate, tenendo conto delle indicazioni fornite dallo stesso. L'Associazione si riserva il diritto di intervenire direttamente in caso di incuria o pericolo, addebitando successivamente le spese all'associato.


Articolo 4 - Assegnazione e cambio dei posti barca
I soci che intendono ottenere l'assegnazione di un posto barca, devono avanzare domanda all'Associazione, su apposito modulo predisposto, nella quale oltre a specificare la fila di ormeggio interessata, si impegnano ad osservare il presente Regolamento, a pagare la quota impianto e la quota di gestione annuale.
La domanda, qualora non sussistano impedimenti connessi con l'assegnazione o il possesso di altro posto barca in una diversa catenaria o pontile nella marina di Lerici, sarà posta in evidenza su apposita lista di attesa, che sarà aggiornata ogni anno e tenuta a disposizione dei Soci. La domanda del socio sarà datata e protocollata. La richiesta deve essere confermata all'Associazione all'inizio di ogni anno, pena decadenza.
Sarà istituita altra apposita lista di attesa per quei soci che, già assegnatari di posto barca, intendono presentare domanda di cambio definitivo di posto barca.
Nel momento in cui si rende disponibile un posto barca, lo stesso sarà assegnato al socio che ha avanzato regolare domanda di cambio posto e che totalizzerà il punteggio maggiore derivante dall'applicazione della tabella sottostante. A parità di punteggio si terrà conto della data di protocollo della domanda.
Per maggiore chiarezza si precisa che saranno rispettate le seguenti priorità:
1. Dapprima saranno soddisfatte le richieste di cambio posto barca da parte dei soci già assegnatari
2. Successivamente saranno assegnati i posti barca resisi liberi ai soci in lista di attesa.

N.B. Nell'assegnazione dei posti barca ai soci in lista di attesa si terrà conto, a parità di anno di presentazione, prioritariamente delle domande presentate dai soci nati o residenti nel Comune di Lerici o che comunque lo sono stati in passato per almeno 10 anni. Il nuovo assegnatario deve occupare il posto barca entro l'anno solare di assegnazione.

TABELLA DI PUNTEGGIO PER CAMBIO POSTI BARCA

  • 1 punto per ogni anno di anzianità di appartenenza all'associazione;
  • 1 punto per ogni mese trascorso dalla data di presentazione della domanda di cambio posto.

Nota: Il socio richiedente che usufruisce di un cambio posto barca non potrà ottenerne un altro se non sono trascorsi 5 anni, al termine dei quali rientrerà in graduatoria con il punteggio calcolato secondo la precedente tabella.
Il socio che rifiuta il posto liberatosi e propostogli dal Consiglio, vedrà la propria domanda bloccata per due anni, al termine dei quali rientrerà in graduatoria con il proprio punteggio.

Le nuove assegnazioni e ogni altro spostamento di posto barca devono rispettare i limiti dimensionali per le file di appartenenza di cui all'articolo 2.


Articolo 5 - Utilizzo dei posti barca
a) - Utilizzo del posto barca.
L'assegnatario deve utilizzare il proprio posto barca. Per motivi personali o di forza maggiore, lo stesso può avanzare al Consiglio Direttivo dell'Associazione, entro il 1° Maggio di ogni anno, istanza di non utilizzo per l'anno in corso e conseguente messa a disposizione dell'Associazione del proprio posto. Il periodo di non utilizzo e messa a disposizione non può comunque eccedere 3 (tre) anni o due consecutivi. Trascorso tale termine al socio sarà revocato il diritto al posto barca con le modalità previste dall'Articolo 6 del presente Regolamento.
Nel caso in cui il posto barca non sia occupato anche per una sola stagione senza che la mancata occupazione venga preventivamente segnalata per iscritto e il posto non sia messo a disposizione del Consiglio, la revoca del diritto al posto barca avverrà al termine dell'anno in questione.
Per configurare l'occupazione occorre che il posto barca sia utilizzato per almeno tre mesi nell'anno solare. Comunque la non occupazione nel periodo estivo deve sempre essere comunicata per iscritto all'Associazione.
I posti barca non utilizzati e messi a disposizione saranno gestiti dal Consiglio Direttivo (per spostamenti interni, barche in transito come da disposizione della Capitaneria di Porto, ecc.).

b) - Sotto utilizzo del posto barca.
Le assegnazioni e gli spostamenti devono tenere conto delle dimensioni delle imbarcazioni, non solo per quanto riguarda le dimensioni massime ammesse, ma anche sotto il profilo della congruità fra posto barca assegnato e dimensioni reali, intendendo con ciò evitare che imbarcazioni di ridotte dimensioni occupino posti barca attrezzati per ricevere barche di dimensioni maggiori.
Pertanto per tutte le situazioni di unità significativamente sottodimensionate rispetto al posto di assegnazione ancora in essere, il Consiglio Direttivo avrà facoltà di assegnare d'ufficio all'associato un altro posto, di dimensioni idonee all'unità posseduta, tenendo conto che lo stesso dovrà, se possibile, trovarsi in analoga o migliore posizione Nord-Sud rispetto alla precedente. Non essendo possibile sistemare tutte le posizioni di cui sopra in un'unica soluzione, il Consiglio Direttivo stabilirà le priorità secondo le quali attuare gli spostamenti.


Articolo 6 - Revoca del Posto Barca
(oltre ai casi previsti dai relativi articoli e già regolamentati)
La revoca del posto barca può verificarsi per:
1. Dimissioni da parte del socio;
2. Mancato pagamento delle quote annuali di ormeggio, dopo i solleciti previsti dall'Articolo 9 del presente
Regolamento;
3. Mendace o mancata dichiarazione delle caratteristiche o della comproprietà dell'unità ormeggia-ta al
posto barca assegnato;
4. Possesso di altro posto barca nel porticciolo di Lerici, da parte del socio o di un componente del nucleo
familiare;
5. Cessione o subaffitto del posto barca a terzi;
6. Mancata utilizzazione del posto barca, trascorsi i termini previsti dall'Articolo 5 del presente
Regolamento;
7. Sotto utilizzazione del posto barca, se l'Associato non accetta il nuovo posto assegnatogli dal Consiglio Direttivo;
8. Ormeggio di unità diversa da quella dichiarata con autocertificazione del titolare del posto barca (a meno
che non si tratti di sostituzione per brevissimi periodi, come previsto dal successivo Articolo 10);
9. Revoca della concessione dello specchio acqueo da parte della competente Autorità Marittima. In tale
evenienza ogni singolo socio contribuirà in quota parte alle spese di rimozione delle attrezzature.
10. Mancata presentazione alla Segreteria dell'attestato MIPAAF.

La revoca del posto barca deve, pena la nullità, essere comunicata al socio titolare del posto barca mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, oppure con Posta Certificata (PEC). Contro il provvedimento del Consiglio Direttivo è ammesso il ricorso, purché presentato al Consiglio Direttivo entro 15 giorni dal ricevimento della comunicazione di revoca, mediante raccomandata con avviso di ricevimento o con Posta Certificata (PEC).


Articolo 7 - Assicurazione della catenaria
La catenaria è coperta da polizza assicurativa contro i danni derivanti da anomalie, malfunzionamenti e rotture delle attrezzature di ormeggio presenti sotto il livello dell'acqua, di competenza dell'Associazione. Pertanto ogni danno alle unità derivante dagli inconvenienti di cui sopra è coperto da assicurazione. Al verificarsi del danno il Socio interessato deve darne, entro 3 (tre) giorni dall'avvenuto sinistro, comunicazione scritta alla segreteria dell'Associazione la quale, verificato mediante sopralluogo che l'evento possa ragionevolmente essere conseguente a rotture o anomalie di funzionamento delle attrezzature sotto il livello dell'acqua, provvederà a trasmetterla alla compagnia assicuratrice.
I danni derivanti da malfunzionamento, inconvenienti o avarie delle attrezzature di competenza del Socio, connessi a difetti o inadeguatezza dei materiali impiegati, a trascuratezza dello stato di ormeggio, ecc. non sono coperti dalla polizza assicurativa di cui sopra. Non sono coperti inoltre eventuali furti perpetrati a bordo delle unità ormeggiate, danni causati da un Socio ad altro Socio e/o a terzi durante le fasi di ormeggio/disormeggio o transito all'interno della concessione, così come eventuali danni a cose o persone derivanti da appendici o attrezzature che eccedono la lunghezza massima ammessa. Tali danni dovranno essere coperti dalle polizze assicurative dei singoli Soci (obbligatoriamente intestata all'associato), copia delle quali deve essere fornita all'Associazione.


Articolo 8 - Norme di comportamento all'interno della catenaria
Motivi di sicurezza, osservanza delle disposizioni dettate dall'Autorità Marittima, rispetto dell'ambiente marino e cultura marinara vincolano tutti i Soci, i loro familiari i comproprietari all'assoluta osservanza dei seguenti comportamenti da tenere all'interno ed in prossimità della catenaria:

  • Non pulire le sentine della propria barca scaricando fuori bordo;
  • Non gettare a mare immondizie o altre sostanze che possono provocare inquinamento del mare;
  • Ormeggiare la propria imbarcazione secondo le migliori regole dell'Arte Marinaresca, equipaggiandola di idonei parabordi (obbligatori);
  • Non lasciare la propria imbarcazione piena di acqua piovana o di mare eventualmente imbarcata;
  • Non manomettere o modificare i penzoli di ormeggio di prora e di poppa e/o aggiungere altre ritenute senza il preventivo benestare del Consiglio Direttivo dell'Associazione;
  • Non appendere nasse da pesca ai penzoli, a gavitelli di ormeggio o alla propria imbarcazione;
  • Non fare il bagno all'interno della concessione demaniale;
  • Non lasciare ritenute di ormeggio in bando o galleggianti;
  • Regolare l'imbando delle ritenute di ormeggio in modo tale che l'imbarcazione non vada ad urtare costantemente quella a fianco e soprattutto che le eventuali appendici non ostacolino o creino comunque pericolo al libero transito nei canali fra le fila;
  • Non abbandonare la propria barca incustodita durante lunghi periodi di assenza del Socio da Lerici; in tal caso è necessario incaricare il Responsabile a mare o altro Socio, dandone informazione e recapito al Consiglio Direttivo;
  • Non navigare con la propria barca nell'interno della catenaria; tale movimento è consentito, con le rotte più brevi, lungo i canali della propria fila di accesso agli ormeggi, per entrare ed uscire dalla catenaria, da e per il proprio posto ormeggio. Le sole imbarcazioni autorizzate a navigare all'interno della concessione demaniale sono quelle del nostromo, del traghettamento e di lavoro;
  • Le manovre di avvicinamento alla banchina e/o agli ormeggi devono essere tassativamente effettuate a velocità estremamente ridotta;
  • Utilizzare le barche di servizio a remi solo per il tempo strettamente necessario per il trasferimento del/i socio/i alla/e propria unità, avendo cura di riportarle al loro posto usuale ed ormeggiarle a regola d'arte. Qualora dette imbarcazioni dovessero essere sporcate durante l'utilizzo, il socio provvederà a ripulirle prima di riormeggiarle.

Il socio assegnatario è responsabile, nei confronti dell'Associazione, del rispetto delle norme statutarie e del presente Regolamento da parte di chiunque occasionalmente utilizzi la sua unità.
Il mancato rispetto dei suddetti obblighi e doveri può comportare l'intervento diretto del Responsabile a mare (con relativo addebito delle spese al socio) e la richiesta di risarcimento per eventuali danni, multe o ammende sostenute dall'Associazione e determinare, in caso di recidività, la revoca del posto barca.


Articolo 9 - Modalità di pagamento delle quote annuali e sanzioni
Le quote annuali per i soci assegnatari di posto barca, saranno predisposte annualmente dal Consiglio Direttivo e sottoposte all'approvazione dell'Assemblea annuale dei Soci.
Il termine di pagamento delle quote annuali è tassativo ed è comunicato ai soci dal Consiglio Direttivo assieme agli importi delle quote stesse, che l'Assemblea ha ratificato. Il pagamento deve riportare il nome dell'assegnatario ed il numero di posto barca.
Se entro il termine stabilito non sarà pervenuto all'Associazione alcun pagamento, il Consiglio Direttivo provvederà a richiedere all'Associato, a mezzo lettera raccomandata o posta certificata, il pagamento della quota annuale di competenza, da effettuarsi entro 10 giorni dalla data di ricezione della stessa.
Il mancato pagamento entro il termine perentorio dei dieci giorni degli importi previsti comporta la perdita del diritto di posto ormeggio. La comunicazione sarà notificata al socio a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento o PEC.
Contro la segnalazione di revoca deliberata dal Consiglio Direttivo, è ammesso ricorso. Tale ricorso sarà valido soltanto se presentato a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento o PEC, entro 15 giorni decorrenti dalla data di ricevimento della notifica di cui al precedente paragrafo.


Articolo 10 - Doveri del Socio Assegnatario
Il Socio non può esimersi dal partecipare ad attività sportive o didattiche organizzate direttamente o tramite terzi dall'Associazione, nei settori di attività previsti dallo statuto sociale, pena la perdita della qualifica di socio.
Il socio assegnatario di posto barca ha l'obbligo, ad ogni variazione della propria imbarcazione, di notificare all'Associazione, in forma scritta, entro 10 (dieci) giorni dalla messa in mare della stessa, la dichiarazione di proprietà, indicando nella stessa le caratteristiche della nuova unità (si ricorda che dovranno essere comunicati: marca, modello sia dell'imbarcazione che del motore, lunghezza e larghezza, colore scafo e infrastrutture e, se immatricolata, il numero di immatricolazione). Anche in caso di sostituzione dell'imbarcazione per brevissimi periodi è necessaria una preventiva comunicazione al Consiglio Direttivo. Si ricorda inoltre che in caso di cambio di imbarcazione, il Socio deve sempre rispettare i limiti dimensionali previsti dal precedente Articolo 2.
Il socio assegnatario ha l'obbligo di esporre, entro il 1° Giugno di ogni anno, a poppa e ben in vista, il contrassegno annuale di appartenenza all'Associazione; tale obbligo deriva dal fatto che l'Associazione deve comunicare annualmente all'Autorità competente l'elenco dei soci assegnatari di posti barca con il relativo numero di boa.


Articolo 11 - Comproprietà e co-uso delle Unità
Le comproprietà in essere alla data del 19/02/2011 rimangono valide, con le regole previste nel presente articolo e si considereranno revocate in caso di dimissioni di uno dei comproprietari.
Non saranno consentite nuove comproprietà.
Si precisa che Assegnatario del posto barca è il solo titolare, che è anche responsabile nei confronti della società, del rispetto delle norme previste dallo statuto sociale e del presente Regolamento da parte del comproprietario. Non è ammesso il passaggio della titolarità del posto barca fra i comproprietari; pertanto in caso di revoca o rinuncia al posto barca da parte del socio assegnatario, il socio comproprietario non titolare di posto barca non potrà vantare diritto di prelazione, ma farà testo la graduatoria delle domande in essere.


Articolo 12 - Spostamenti invernali delle imbarcazioni
Nel periodo invernale è ammesso, nei limiti delle disponibilità, poter spostare la propria unità nel posto ormeggio di socio che abbia dato la disponibilità del posto per l'anno in corso, oppure di altro socio che, avendo utilizzato il proprio posto ormeggio per la sola stagione estiva, abbia poi ricoverato in secco la propria unità nel periodo invernale. Tali spostamenti dovranno essere preventivamente richiesti a mezzo domanda scritta al Consiglio Direttivo che, valutato che le condizioni di spostamento rientrano nelle norme che regolano l'assegnazione dei posti ormeggio, provvederà a comunicare per iscritto l'assenso o meno allo spostamento invernale al socio che ha fatto richiesta, specificando anche il termine tassativo di occupazione. Soltanto a questo punto il socio richiedente potrà spostare la propria imbarcazione, sotto il controllo del Responsabile a mare, il quale verificherà lo stato di fatto dell'ormeggio. Il Consiglio Direttivo darà comunicazione anche al socio titolare del posto barca, indicando il termine di occupazione dello stesso. A fine periodo di occupazione invernale il Responsabile a mare verificherà che l'ormeggio sia lasciato nelle stesse condizioni di quando è stato occupato; eventuali spese per il ripristino delle condizioni iniziali dell'ormeggio saranno a carico del richiedente.


Articolo 13 - Possibilità di trasferimento del posto
E' permesso il trasferimento del posto ormeggio dal socio assegnatario ad un familiare o ad un discendente in linea retta, con il benestare degli altri aventi diritto e previa accettazione scritta del subentrante delle norme contenute nello Statuto e nel Regolamento sociali. Condizione essenziale per tale trasferimento è che il cedente ed il subentrante non dispongano, a qualunque titolo, di altro posto barca presso Enti, Associazioni o privati che gestiscano catenarie, pontili o gavitelli nelle aree a mare del Comune di Lerici.


Articolo 14 - Applicazione Regolamento
Il presente Regolamento, che modifica alcune parti di quello precedente, fa parte integrante dello Statuto Sociale e come tale deve essere rispettato da tutti gli associati assegnatari di posto barca. Si dà atto che lo stesso, nelle parti che non modificano il dettato dello Statuto Sociale, potrà essere ulteriormente variato dal Consiglio Direttivo, per renderlo più rispondente alle necessità dell'Associazione.


Lerici, 19/09/2020



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