Normative
C O N I - F. I. P. S. A. S.
Statuto di associazione sportiva dilettantistica non riconosciuta
Articolo 1 - Denominazione e sede sociale
E' costituita in LERICI un'associazione sportiva dilettantistica denominata “A.S. Dilettantistica LA ROTONDA”
Articolo 2 - Scopo dell'Associazione
l. L'associazione non ha scopo di lucro. Durante la vita dell'associazione non potranno essere distribuiti, anche in modo
indiretto, avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale
2. L'associazione ha per finalità lo sviluppo e la diffusione della pratica sportiva del diporto e della pesca sportiva, mediante
l'organizzazione di ogni forma di attività agonistica e non, e dì ogni altro tipo di attività motoria, utile a promuovere la
conoscenza e la pratica della stessa, inclusa attività didattica per l'avvio, l'aggiornamento e il perfezionamento nello
svolgimento della pratica di tale disciplina.
Per un miglior raggiungimento degli scopi sociali, l'associazione potrà svolgere l'attività di gestione,
conduzione, manutenzione di impianti ed attrezzature abilitate alla pratica della disciplina del diporto e della pesca
sportiva.
3. L'associazione è caratterizzata dalla democraticità della sua struttura, dall'elettività e gratuità delle cariche associative ed
inoltre dall'obbligatorietà del bilancio.
4. L'associazione accetta incondizionatamente di conformarsi alle norme e alle direttive dei Cio, del
Coni, nonché agli statuti e ai regolamenti della Federazione di appartenenza ( F.I.P.S.A.S )
Articolo 3 - Durata dell'Associazione
La durata dell'associazione è illimitata.
Articolo 4 - Norme d'ammissione all'Associazione
l. Possono diventare soci le persone fisiche che intendono partecipare e collaborare alla vita dell’ Associazione, e che siano
dotati di una irreprensibile condotta morale, civile e sportiva.
2. Tutti coloro i quali intendono far parte dell'associazione dovranno compilare un'apposita domanda.
3. La validità della qualità di socio, efficacemente conseguita all'atto di presentazione della domanda di ammissione, è
subordinata all'accoglimento della domanda stessa da parte dei consiglio direttivo la cui eventuale valutazione negativa
deve sempre essere motivata, e contro la cui decisione è ammesso appello all'assemblea.
4. In caso di domanda di ammissione a socio presentate da minorenni le stesse dovranno essere sottoscritte dall'esercente la
potestà parentale. Il genitore che sottoscrive la domanda rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti
dell'associazione e risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni dell'associato minorenne.
5. La quota associativa non può essere trasferita a terzi o rivalutata.
Articolo 5 - Decadenza dalla qualifica di socio
l soci cessano di appartenere all'associazione nei seguenti casi:
a) dimissioni;
b) morosità protrattasi per oltre due mesi dalla scadenza del versamento richiesto della quota associativa;
c) radiazione deliberata dal consiglio direttivo;
d) scioglimento dell'associazione ai sensi dell'art. 28 del presente statuto.
1 . Il provvedimento di radiazione di cui alla lettera c),dovrà essere ratificato dall'assemblea ordinaria, e rimane sospeso sino
alla data del suo svolgimento. Nel corso di tale assemblea, alla cui seduta dovrà essere invitato il socio, in capo al quale è
stato emesso il provvedimento, per un esame in contraddittorio delle stesso e dei fatti specifici che lo hanno generato.
2. L'associato radiato non potrà più essere ammesso nell'associazione.
Articolo 6 - Diritti dei soci
l. Tutti i soci maggiorenni godono, al momento dell'ammissione, dei diritto di partecipazione nelle assemblee sociali nonché
dell'elettorato attivo e passivo. Tale diritto verrà automaticamente acquisito anche dal socio minorenne alla prima
assemblea utile svoltasi dopo il raggiungimento della maggiore età.
2. Il socio maggiorenne avrà il diritto a ricoprire cariche sociali all'interno dell'associazione in base a quanto previsto nel
successivo art. 16 comma 2.
3. La qualifica di socio da diritto a partecipare a tutte le attività sociali, secondo le modalità eventualmente stabilite
nell'apposito regolamento.
Articolo 7 - Organi dell'Associazione
Gli organi sociali sono:
a) l'assemblea dei soci;
b) il presidente;
c) il consiglio direttivo.
Articolo 8 - Norme di funzionamento dell'assemblea
1 . L'assemblea generale dei soci è il massimo organo deliberativo dell'associazione e può essere convocata in forma
ordinaria e straordinaria. Quando è regolarmente convocata e costituita rappresenta l'universalità degli associati e le
deliberazioni da essa legittimamente adottate obbligano tutti gli associati, anche se non intervenuti o dissenzienti.
2. L'assemblea dovrà essere convocata presso la sede dell'associazione o, comunque, in altro luogo idoneo a garantire la più
agevole partecipazione degli associati.
3. Le assemblee sono presiedute dal Presidente o, in mancanza, dal vice Presidente o da un associato, scelto fra le persone
legittimamente intervenute all'assemblea ed eletta in tale ruolo dalla maggioranza dei presenti.
4. L'assemblea nomina un segretario e, se necessario, due scrutatori. Nell’assemblea con funzione elettiva per la
designazione delle cariche sociali, le suddette funzioni non potranno essere attribuite a candidati.
5. Il presidente dell'assemblea dirige e regola le discussioni; stabilisce le modalità e l'ordine delle votazioni, e cura la
predisposizione di un' apposito verbale, che sarà da lui sottoscritto congiuntamente al segretario
6. Tale verbale sarà consultabile dai soci che ne facciano richiesta al consiglio direttivo.
Articolo 9 -Partecipazione alle assemblee
1. Potranno prendere parte alle assemblee ordinarie e straordinarie dell'associazione i soli soci in regola con il versamento
della quota annua e non soggetti a provvedimenti disciplinari in corso di esecuzione.
2. Ogni socio può rappresentare in assemblea, per mezzo di delega scritta, non più di un associato.
Articolo 10 – Assemblea ordinaria
1. La convocazione dell'assemblea ordinaria sarà fatta non meno di otto giorni prima della sua data mediante affissione di
avviso nella sede dell'associazione, e contestuale comunicazione agli associati a mezzo posta ordinaria, elettronica, fax o
telegramma. Nella convocazione dell'assemblea devono essere indicati il giorno, il luogo, l'ora e l'ordine dei giorno.
2. L’assemblea deve essere indetta dal consiglio direttivo e convocata dal presidente, almeno una volta all'anno, entro
quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale per l'approvazione dei bilancio consuntivo e per l'esame dei bilancio
preventivo.
Articolo 11 -Validità dell'assemblea ordinaria
L'assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della maggioranza assoluta degli associati aventi diritto di voto e delibera validamente con voto favorevole della maggioranza dei presenti. Ogni socio ha diritto ad un voto.
Trascorsa un'ora dalla prima convocazione l'assemblea ordinaria sarà validamente costituita qualunque sia il numero degli associati intervenuti e delibera a maggioranza dei presenti,
Articolo 12 - Attribuzioni dell'Assemblea ordinaria
L’assemblea ordinaria delibera su:
a) bilancio consuntivo e preventivo;
b) gli indirizzi e sulle direttive generali dell'associazione;
c) nomina degli organi direttivi dell'associazione ( Presidente e rimanenti membri del Consiglio );
d) approvazione dei regolamenti sociali;
e) su tutti gli altri argomenti attinenti alla vita ed ai rapporti dell'associazione che non rientrino nella;
competenza dell'assemblea straordinaria.
Articolo 13 - Assemblea straordinaria
1. L'assemblea straordinaria deve essere convocata dal consiglio direttivo almeno 15 giorni prima dell'adunanza mediante
affissione d'avviso nella sede dell'associazione e contestuale comunicazione agli associati a mezzo posta ordinaria,
elettronica, fax o telegramma. Nella convocazione dell'assemblea devono essere indicati il giorno, il luogo e l'ora
dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.
2. La convocazione dell'assemblea straordinaria potrà essere richiesta al consiglio direttivo da almeno un terzo degli associati
in regola con il pagamento delle quote associative all'atto della richiesta, ed alla stessa data non soggetti a provvedimenti
disciplinari, che ne propongono l'ordine del giorno. In tal caso il consiglio direttivo dovrà procedere senza indugio alla
convocazione dell'assemblea. La convocazione dell'assemblea straordinaria potrà inoltre essere convocata dal Presidente
ed anche richiesta dalla metà più uno dei componenti il consiglio direttivo.
Articolo 14 - Validità assemblea straordinaria
1. L'assemblea straordinaria in prima convocazione è validamente costituita quando sono presenti due terzi degli associati
aventi diritto di voto e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Trascorsa un’ora dalla prima
convocazione l’assemblea straordinaria sarà validamente costituita qualunque sia il numero degli associati intervenuti e
delibera con il voto dei presenti.
2. Ai sensi dell'articolo 21 dei Codice Civile per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione dei patrimonio
occorre il voto favorevole di almeno i 3/4 degli associati.
Articolo 15 - Attribuzioni dell'assemblea straordinaria
L'assemblea straordinaria delibera sulle seguenti materie:
1) approvazione e modificazione dello statuto sociale;
2) atti e contratti relativi a diritti reali immobiliari;
3) designazione e sostituzione degli organi sociali elettivi qualora la decadenza di questi ultimi sia tale da compromettere il
funzionamento e la gestione dell'associazione;
4) scioglimento dell'associazione e modalità di liquidazione.
Articolo 16 - Consiglio direttivo
1. Il consiglio direttivo è composto da 7 membri, compreso il presidente, eletti dall'assemblea. Una volta eletto, il consiglio
direttivo, nel proprio ambito, nomina il vicepresidente ed il segretario con funzioni di tesoriere. Tutti gli incarichi sociali si
intendono a titolo gratuito. Il consiglio direttivo rimane in carica due anni e tutti i suoi componenti sono rieleggibili. Le
deliberazioni verranno adottate a maggioranza dei presenti, In caso dì parità prevarrà il voto dei presidente.
2. Possono ricoprire cariche sociali i soli soci in regola con il pagamento delle quote associative che siano maggiorenni, non
ricoprano cariche sociali in altre società ed associazioni sportive dilettantistiche affiliate alla Federazione Italiana Pesca
Sportiva nell'ambito della disciplina praticata dalla società; non abbiano riportato condanne passate in giudicato per delitti
non colposi e non siano stati assoggettati da parte dei Coni o di una qualsiasi delle federazioni sportive nazionali ad esso
aderenti a provvedimenti di radiazione o squalifiche e sospensioni superiori a 2 anni.
Articolo 17 - Funzionamento del Consiglio direttivo
1. Il consiglio direttivo è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei consiglieri in carica e delibera
validamente con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
2. In caso di parità il voto del presidente è determinante
3. Le deliberazioni del consiglio, per la loro validità, devono risultare da un verbale sottoscritto da chi ha presieduto la
riunione e dal segretario. Lo stesso deve essere messo a disposizione dei soci che ne facciano richiesta
Articolo 18 - Dimissioni dei Consiglieri
1. Nel caso che per qualsiasi ragione, durante il corso dell'esercizio venissero a mancare uno o più consiglieri che non
superino la metà dei consiglio, i rimanenti provvederanno alla integrazione del consiglio con il subentro del primo o di
altri candidati alla carica di consigliere, tratti dalla graduatoria dei non eletti nell’ultima assemblea sociale elettiva. Ove
non vi siano candidati non eletti, il consiglio proseguirà in tale situazione dei suoi componenti fino alla prima assemblea
utile dove si procederà alle votazioni per integrare i mancanti che resteranno in carica fino alla scadenza originariamente
prevista per i consiglieri sostituiti.
2. Nel caso di dimissioni o impedimento del presidente del consiglio direttivo a svolgere i suoi compiti, le relative funzioni
saranno svolte dal vice-presidente fino alla nomina del nuovo presidente che dovrà aver luogo alla prima assemblea utile
successiva.
3. Il consiglio direttivo dovrà considerarsi decaduto e non più in carica qualora per dimissioni o per qualsiasi altra causa venga
a perdere la maggioranza dei suoi componenti, compreso il presidente. In tal caso dovrà essere convocata
immediatamente e senza ritardo l'assemblea ordinaria per la nomina del nuovo consiglio direttivo. Fino alla sua nuova
costituzione e limitatamente agli affari urgenti e alla gestione dell'amministrazione ordinaria dell'associazione, le funzioni
saranno svolte dal consiglio direttivo decaduto.
Articolo 19 - Convocazione del consiglio direttivo
Il consiglio direttivo si riunisce ogni qualvolta il presidente lo ritenga necessario, oppure se sia richiesta da almeno la metà più uno dei consiglieri.
Articolo 20 - Compiti del consiglio direttivo
Sono compiti del consiglio direttivo:
a) deliberare sulle domande di ammissione dei soci;
b) predisporre il bilancio preventivo e quello consuntivo da sottoporre all'approvazione dell'assemblea;
c) stabilire i programmi delle attività da sottoporre all'approvazione dell'assemblea;
d) stabilire le date delle assemblee ordinarie dei soci da indire almeno una volta all'anno e convocare l'assemblea
straordinaria nel rispetto di quanto previsto all'art. 13, comma 2;
e) redigere gli eventuali regolamenti interni relativi all'attività sociale da sottoporre all'approvazione dell'assemblea degli
associati;
f) adottare i provvedimenti di radiazione verso i soci qualora si dovessero rendere necessari;
g) attuare le finalità previste dallo statuto e l'attuazione delle decisioni dell'assemblea dei soci.
Articolo 21 - Il presidente
Il presidente è il legale rappresentante dell'associazione, la dirige e ne controlla il funzionamento nel rispetto dell'autonomia degli altri organi sociali.
Articolo 22 - Il vicepresidente
Il vicepresidente sostituisce il presidente in caso di sua assenza o impedimento temporaneo ed inoltre in quelle mansioni nelle quali venga espressamente delegato.
Articolo 23 - Il segretario
Il segretario cura l'esecuzione delle deliberazioni del presidente e del consiglio direttivo, redige i verbali delle riunioni e, come tesoriere, cura l'amministrazione dell'associazione e si incarica della tenuta dei libri contabili nonché delle riscossioni e dei pagamenti da effettuarsi previo mandato del consiglio direttivo.
Articolo - 24 - Il rendiconto
1. Il consiglio direttivo redige il bilancio dell'associazione, sia preventivo che consuntivo, da sottoporre all'approvazione
assembleare. Il bilancio consuntivo deve informare circa la complessiva situazione economico-finanziaria
dell'associazione.
2. Il bilancio deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale
ed economico-finanziaria dell’ associazione, nel rispetto dei principio della trasparenza nei confronti degli associati.
3. Insieme alla convocazione dell'assemblea ordinaria che riporta all'ordine dei giorno l'approvazione dei bilancio, lo stesso
deve essere messo a disposizione di tutti gli associati.
Articolo 25 - Anno sociale
L'anno sociale e l'esercizio finanziario iniziano il 1° gennaio e terminano il 31 dicembre di ciascun anno.
Articolo 26 - Patrimonio
l mezzi finanziari sono costituiti dalle quote associative determinate annualmente dal consiglio direttivo, dai contributi di enti ed associazioni pubblici e privati, da lasciti e donazioni, beni mobili ed immobili che sono o diverranno proprietà dell’Associazione.
Articolo 27 - Clausola compromissoria
Tutte le controversie insorgenti tra l'associazione ed i soci e tra i soci medesimi saranno devolute all'esclusiva competenza di un collegio arbitrale costituito secondo le regole previste dalla Federazione di appartenenza.
Articolo 28 - Scioglimento dell'Associazione
1. Lo scioglimento dell'associazione è deliberato dall'assemblea generale dei soci, convocata in seduta straordinaria e
validamente costituita con la presenza di almeno 3/4 degli associati aventi diritto di voto, con l'approvazione, sia in prima
che in seconda convocazione, di almeno 3/4 dei soci esprimenti il solo voto personale, con esclusione delle deleghe. Così
pure la richiesta dell'assemblea generale straordinaria da parte dei soci aventi per oggetto lo scioglimento
dell'associazione deve essere presentata da almeno 3/4 dei soci con diritto di voto, con l'esclusione delle deleghe.
2. L'assemblea, all'atto di scioglimento dell'associazione, delibererà, sentita l'eventuale autorità preposta, in merito alla
destinazione dell'eventuale residuo attivo dei patrimonio dell'associazione.
3. La destinazione dei patrimonio residuo avverrà a favore di altra associazione che persegua finalità sportive, fatta salva
diversa destinazione imposta dalla legge.
Articolo 29 - Norma di rinvio
Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto si applicano le disposizioni dello statuto e dei regolamenti della Federazione a cui l'associazione è affiliata ed in subordine le norme del Codice Civile.
Luglio 2008
Nuova stesura statuto sociale, adeguata alle più recenti normative sulle Associazioni sportive, approvata dal Consiglio Direttivo in data 16.06.08 e ratificata dall’Assemblea straordinaria in data 25.07.08